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Formazione lavoratori in cantiere e ruolo del CSE

Ciao  🙂

Oggi voglio spendere un po’ del mio tempo per farti riflettere su quanto spesso il ruolo del coordinatore per la sicurezza venga svolto secondo delle prassi sbagliate che sono il più delle volte frutto di ignoranza della legge.

Ignoranza che sfocia poi nelle libere interpretazioni del Decreto 81/08 (che tra l’altro specifica molto bene quelli che sono i compiti del CSP e del CSE) fatte da persone che si sentono titolate a sentenziare ma che poi quando vengono interrogati sulla fonte normativa che li spinge a fare determinate affermazioni (con ferma convinzione tra l’altro) divagano, glissano o evitano il confronto.

 

Quindi oggi in questo articolo andrò a concentrarmi su di un argomento specifico che genera sempre molta confusione, soprattutto nei tecnici meno esperti e/o meno preparati, e che spesso si trasforma in accesi dibattiti sia di persona che, molto spesso, sui social.

Andremo infatti a parlare, e cercare di fare chiarezza, in merito alla formazione dei lavoratori operanti in cantiere ed il ruolo del CSE.

 

Innanzitutto va detto che esistono due scuole di pensiero:

          1. La prima è quella a cui appartengono i tecnici che sostengono che le imprese debbano inviare la copia degli attestati di formazione dei lavoratori al CSE affinché lo stesso possa verificare l’avvenuta formazione e la regolarità degli attestati;
          2. La seconda è quella a cui appartengono i tecnici che sostengono che per effettuare la verifica in merito alla formazione dei lavoratori operanti in cantiere basta che le imprese inviino una tabella riassuntiva della formazione eseguita da ciascun lavoratore dell’impresa e sottoscritta dal Datore di Lavoro dell’impresa stessa.

 

Personalmente rientro nella seconda categoria di tecnici e ti spiego perché il CSE non deve chiedere copia degli attestati di formazione.

 

In primo luogo perché non c’è alcuna norma che lo obblighi a farlo. E già questo sarebbe un motivo più che sufficiente. Ma, anche se lo facesse, non avrebbe comunque le competenze e l’autorità per dichiarare un attestato vero piuttosto che falso. Questo semplicemente perché il CSE non è né un Organo di Vigilanza né un Ufficiale di Polizia Giudiziaria – UPG.

 

Quindi in base a cosa potrebbe verificare la veridicità di un attestato e soprattutto l’effettiva erogazione della formazione?

 

In secondo luogo dobbiamo considerare l’Allegato XV del Dlgs81/08 che ci dice quelli che sono i “contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.

Tale allegato al punto 3.2.1 dice:

“3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:”

Omettiamo di riportare le lettere da a) ad i) e concentriamoci sulla lettera l) che dice:

“l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.”

Ora, cosa vuol dire “la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere”?

Naturalmente ogni tecnico in base a quale scuola di pensiero appartenga la interpreterĂ  a modo suo, ovvero:

      1. Scuola di pensiero 1: vuol dire che al POS si deve allegare tutta la documentazione sulla formazione e quindi la copia di tutti gli attestati.
      2. Scuola di pensiero 1: Riportare nel POS una semplice tabella sottoscritta dal Datore di Lavoro dell’impresa che riporterà tutta la formazione eseguita per ciascun lavoratore.

 

A questo punto immagino ti starai domandando: Ok, tutto bello ma ancora non è stata fatta chiarezza… Fino ad ora entrambe le scuole di pensiero potrebbero sembrare corrette!

 

Vero, manca però l’ultimo tassello che, per citare lo chef Alessandro Borghese, potrebbe confermare o ribaltare la situazione!

 

La norma come abbiamo analizzato ci dice che nel POS deve essere riportata “la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere” lasciando però un certo grado di indeterminazione e di libera interpretazione su cosa si debba considerare per “documentazione”.

Ci occorre quindi capire cosa intenda il legislatore con il termine documentazione.

Per capirlo dobbiamo fare un ulteriore step e lo facciamo prendendo in esame l’Allegato I del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, ovvero il “Modello semplificato per la redazione del POS”

 

Il modello semplificato nella sezione:

“DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL’INFORMATIVA ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE – (3.2.1. lettera I)”

chiede espressamente di barrare con una X la formazione effettuata dai lavoratori, ed inoltre ribadisce nel titolo di: “Specificare per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell’impresa “

 

Bene, ora dovrebbe essere tutto chiaro (e per me lo è sempre stato).

 

La legge specifica come il coordinatore deve comportarsi in relazione a “la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere”, ovvero:

Il datore di lavoro dell’impresa deve dichiarare nel POS la formazione effettuata per ciascun lavoratore operante in cantiere, e allo stesso tempo deve avere a disposizione la relativa documentazione presso la sede dell’impresa, e non allegarla al POS.

 

UN CONSIGLIO DA AMICO

Come abbiamo visto un POS redatto conformemente a quanto previsto dall’allegato XV deve avere allegata una tabella in cui il datore di lavoro indica: nome e cognome del personale, mansioni e tipologia dei corsi effettuati (come previsto anche dal Decreto Interministeriale sui modelli semplificati di PSC, POS e FASCICOLO), senza allegare nessuna copia/fotocopie degli attestati che, in caso di cantieri di medie o grandi dimensioni, costituirebbero solo una gran mole di carta stampata e senza alcuna utilitĂ  pratica tra l’altro.

Quindi un POS nel quale non sono allegate le fotocopie degli attestati di formazione (Dando per scontato che rispetti tutti gli altri requisiti previsti nell’allegato XV) non può essere considerato non idoneo.

L’importante è che, nel caso ci fosse una visita ispettiva, o in un eventuale procedimento giudiziario, il datore di lavoro (che ricordo è il destinatario dell’obbligo di formazione di cui all’art. 37), produca i relativi attestati e nel caso fosse necessario dimostri l’effettiva erogazione della formazione.

Quindi, e chiudo, ricordo a chi vuol fare intendere che il CSE debba assolvere ad obblighi che non gli appartengono (e che tra l’altro sono ben altri e sono quelli che possono veramente condizionare, la sicurezza in un cantiere), che gli sceriffi andavano di moda nel far west.

Oggi esistono i professionisti e chi si reputa tale dovrebbe preoccuparsi di assolvere BENE i propri compiti, e non a sostituirsi ad altre figure o ergersi paladino delle cause perse.

 

Alla luce quindi di queste osservazioni il consiglio è quello di limitarsi durante la verifica di idoneitĂ  dei POS delle imprese esecutrici che sia sempre presente la tabella con l’elenco dei lavoratori e l’indicazione della formazione seguita. Il resto sono solo chiacchiere da bar… o da social!

 

Detto questo per oggi è tutto! Come sempre spero di esserti stato d’aiuto e aver chiarito questo tuo dubbio.

Contattami pure per qualsiasi dubbio e/o informazione.

 

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